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2019 L’ANNO DEI “FORFETTARI”
14.11.2018 12:22Con l'eliminazione di alcuni requisiti di accesso si aprono le porte dal 2019 ai nuovi forfetari e non tanto per effetto dell’aumento della soglia di ricavi a 65.000 euro, quanto per:
l’eliminazione del possesso di redditi di lavoro dipendente o di pensione nell’anno precedente per l’importo superiore a 30.000 euro;
l’abolizione dei requisiti di accesso, fatto salvo il limite di ricavi e compensi che però viene innalzato per tutte le attività a 65.000 euro;
l’abolizione del divieto di assumere lavoratori dipendenti che, a oggi, non deve essere superiore a 5.000 euro annui.
La novità più importante quindi è l’abolizione tra le cause ostative del percepimento nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro. Ciò consentirà a molti pensionati (medici, ex dirigenti, ecc.) di svolgere ancora l‘attività professionale adottando il regime forfetario di determinazione del reddito, senza applicazione dell’Iva. Quindi il pensionato può accedere comunque al regime forfetario. Viene ora introdotta l’impossibilità di applicare il regime per coloro che nel biennio precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Quindi il pensionato medico non può fare prestazione per la struttura sanitaria da cui dipendeva.
Viene mantenuta l’incompatibilità del regime forfetario con la partecipazione in altre società: mentre a oggi è precluso l’accesso al regime a coloro i quali, contemporaneamente all’attività di impresa, arte o professione partecipano a società di persone o a Srl trasparenti, nel disegno di legge diventa causa ostativa la partecipazione in società a responsabilità limitata, ancorché non abbia esercitato l’opzione per la trasparenza. Possono quindi applicare il regime forfetario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro.
Inoltre adesso viene decretata l’ininfluenza del costo dei beni strumentali, mentre nell’attuale regime era previsto che alla chiusura dell'esercizio il valore non dovesse superare l’importo di 20.000 euro. Inoltre con l’abolizione dell’attuale vincolo, il contribuente forfetario dal 2019 può permettersi la segretaria.Restano invece invariati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti al fine di determinare il reddito imponibile; tuttavia sono abolite le singole fasce di ricavo in quanto il limite di 65.000 è unico per tutti. Anche la misura dell’imposta sostitutiva resta pari al 15% nonché la deduzione dal reddito imponibile dell’ammontare dei contributi versati nell’anno, che spetta ancora.
Viene confermata l’applicazione, per il primo anno e i successivi 4, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% per le “nuove” attività e cioè nella ipotesi di non aver svolto nessuna attività nel triennio precedente, ovvero che la nuova attività non sia una mera continuazione della precedente.
Alla luce di queste novità, ma soprattutto anche considerata l’esenzione dall’emissione della cd. “Fattura Elettronica” dal prossimo anno, assisteremo quindi alla discesa nel regime forfetario di persone fisiche, imprese individuali e professionisti.
Al nuovo regime inoltre potranno accedere anche i contribuenti in contabilità semplificata con opzione per il metodo della registrazione: anche se l’opzione è vincolante per tre anni, si tratta di una scelta contabile nell’ambito del regime semplificato che può essere abbandonato se rappresentava il regime naturale del contribuente (Agenzia delle Entrate risoluzione 14.09.2018, n. 64/E).
Il regime forfetario fu introdotto dall’art. 1, cc. 54/89 L. 190/2014 e riservato alle persone fisiche che esercitano una attività di impresa o professionale
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