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Compensazioni, si cambia!! nuova stretta su ruoli e crediti previdenziali

01.11.2023 10:13

 

All’eventuale divieto si potrà porre fine solamente dopo aver sanato le violazioni contestate

Il Governo ha deciso di riformare il sistema delle compensazioni ed ha introdotto nuove regole, le novità infatti sono contenute nell’articolo 23 della bozza della manovra di Bilancio per il 2024, ed entreranno in vigore dal 1° luglio 2024.

Dalla nostra analisi del testo sorge però un dubbio interpretativo e sostanziale infatti l ’art.31 dl. 78/2010  normava il divieto di compensazione con debiti superiori a 1.500 euro, mentre la nuova norma allarga il limite a 100.000 euro e non sembra sia stata pensata o predisposta una modifica al dl. 78/2010, almeno nella fase attuale, resta quindi un alone di incertezza, che a nostro avviso può sfociare nella confusione e quindi nel contenzioso.

Comunque, fatta la nostra premessa, passiamo all’analisi della bozza e cerchiamo di capire come funzionerà il sistema delle compensazioni a partire dal prossimo 1 luglio 2024.

Ai contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione, sarà esclusa la possibilità di compensare debiti e crediti con il modello F24. Tale divieto avrà fine esclusivamente dopo che si siano sanate tutte le violazioni.

Un’altra novità riguarda l’impiego delle eccedenze Inail e Inps, per le quali si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Al divieto sulle compensazioni, in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del Dl 223/2006. Secondo questi commi, infatti, si disciplina la procedura dell’agenzia delle Entrate che può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è valida e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (comma 49-ter). Se invece, dopo il controllo, i crediti indicati nei modelli F24 presentati, si rivelano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.

Queste nuove regole previste dal governo vanno ad affiancarsi e ad aggiungersi a quelle già esistenti, che vietano la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).

Il divieto scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali sui tributi diretti.

Le nuove norme però consentono il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Sono stati però individuati alcuni debiti (iscritti a ruolo a titolo definitivo), per i quali non è ammessa la compensazione e sono: imposte erariali e relativi accessori, aggi e spese per l’agente della riscossione, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

Staff di Redazione Palmeristudi                    

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