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Crediti con la Pa, diventa stabile la compensazione con le cartelle

24.07.2022 11:41

Questa settimana diffondiamo un'interessante articolo, a firma di Giuseppe Morina e Tonino Morina, pubblicato mercoledì scorso (20 luglio 2022) sul Sole 24 ore, in tema di compensazione di crediti con la pubblica amministrazione, con eventuali cartelle iscritte a ruolo.

Diventa unica e a regime la norma sulla compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, compresi quelli per prestazioni professionali, con i debiti a ruolo. Sono gli effetti dell’articolo 20-ter del Dl 50/2022 (decreto Aiuti) che modifica l’articolo 28-quater del decreto sulla riscossione (Dpr 602/1973). Le modifiche apportate dalla legge di conversione 91/2022 hanno efficacia dal 16 luglio 2022. Con le modifiche apportate, si riconduce a una sola norma (l’articolo 28-quater) l’istituto della compensazione, per superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi al tipo di crediti compensabili e quelli riguardanti la differenza tra credito e debito residuo.

La norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi. Queste norme si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della Pa sia certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali). La richiesta di certificazione va fatta attraverso la piattaforma dei crediti commerciali disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Questa piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla Pa. Le certificazioni emesse sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.

Una volta ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. La compensazione può essere effettuata solo con i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agenzia delle Entrate Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento.

L’articolo 20-ter del decreto Aiuti abroga la disciplina speciale della «compensazione provvisoria», prevista dal comma 7-bis dell’articolo 12 del Dl 145/2013. Disciplina a cui facevano riferimento rottamazione ter e saldo e stralcio, proprio per il pagamento anche con la compensazione con i crediti Pa. Tuttavia, considerata la norma strutturale ora a regime, la possibilità non dovrebbe venir meno. Inoltre non si può abolire retroattivamente una facoltà concessa per le rate ancora da saldare. Sul punto è auspicabile un chiarimento di agenzia Entrate Riscossione.

(Fonte Sole 24 Ore, autori Giuseppe Morina, Tonino Morina)

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