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Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto
11.06.2020 09:43L’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per quelle imprese che hanno avuto un calo dei ricavi nel confronto tra i mesi di aprile 2019 e aprile 2020 a seguito del diffondersi dell’epidemia da Covid 19.
Per ottenere il contributo occorre presentare una specifica domanda all'Agenzia delle Entrate con modalità telematica che è stata definita ieri 10 giugno 2020.
Requisiti necessari
Ricordiamo i principali requisiti necessari per accedere al contributo a fondo perduto.
Innanzi tutto rientrano solo i contribuenti che nell’anno 2019 hanno avuto un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per chi ha avuto un volume di ricavi sopra aquesto importo non spetta nulla.
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti (quindi non tutti, almeno uno):
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31
gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus.
Il contributo spetta se il calo dei ricavi aprile 2020/aprile 2019 è superiore ad un terzo e l’entità varia sulla base del fatturato 2019 dell’impresa.
Non possono avere il beneficio
• soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
• soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
• enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
• professionisti e lavoratori dipendenti iscritti presso le Casse di previdenza “private” (avvocati, ingegneri, geometri, medici, commercialisti, consulenti del lavoro)
Determinazione dell’importo del contributo a fondo perduto
Il primo calcolo da fare è l’ammontare, separato, del fatturato di due mesi; quelli di aprile 2019 e aprile 2020 e quindi l’ammontare ella difefrenzatra i due (a condizione che ci sia stata una riduzione di almeno un terzo).
Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (netto IVA);
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (netto IVA).
Le percentuali da applicare alla differenza tra i due fatturati variano nel seguente modo:
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 400.000 ed €. 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad €. 1.000.000 (e fino a €. 5 mil.).
Importo minimo
Il contributo è riconosciuto comunque per un importo non inferiore a:
- € 1.000: per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti);
- € 2.000: per gli altri soggetti (società e studi associati).
L’istanza può essere presentata A PARTIRE DAL GIORNO 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020
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