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Difetto di Sottoscrizione Indifendibile e senza speranze la difesa dell'Agenzia delle Entrate

16.12.2016 18:25

Sembrano arrampicarsi sugli specchi i dirigenti ed il direttore dell'Agenzia delle Entrate nel difendere le proprie posizioni, in merito alla sottoscrizione degli atti da parte dei dirigenti decaduti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del decorso febbraio.

Malgrado sia ben noto il fatto che il legislatore abbia voluto che la sottoscrizione del capo dell'Ufficio, ovverossia in tema di imposte dirette, quella di altro funzionario delegato appartenente alla carriera dirigenziale, fosse un elemento essenziale e malgrado tale orientamento sia ampiamente condiviso anche dalla Corte Costituzionale che già nel 2000 sancì il principio della "nullità insanabile" se la sottoscrizione non è riferibile a soggetto legittimato.

Sulla base dei nuovi pronunciamenti giurisprudenziali e delle recenti sentenze, specialmente quella della CtP di Campobasso, appare evidente che è riportato in primo piano l'atto prodromico, quello che da il via a tutte le procedure, quindi l'avviso di accertamento, che diventa fondamentale per la legittimità di tutto il procedimento conseguente, dalla pretesa erariale al successivo contenzioso. Esso deve contenere tutti gli elementi essenziali degli atti aventi carattere definitivo prodotti dall'Agenzia delle Entrate, quindi la sottoscrizione del soggetto legittimato diventa elemento indispensabile e ciò in quanto tale atto amministrativo è suscettibile di incidere sulla sfera giuridico-patrimoniale del cittadino contribuente.

Alla Commissione Tributaria di Milano, con la sentenza 3222/25/2015, si sono aggiunte, come già riportato negli articoli di ieri la CtP di Lecce 2^ sezione con le sentenze 1789/02/2015 e 1790/02/2015, ma anche la CtP di Frosinone con sentenza 414/02/2015, la CtP di Brescia, con sentenza 277/1/2015, quella di Campobasso, rivoluzionaria, come indicato ieri e financo la CtR Lombardia, sentenza 2184/13/2015.

Indifendibile appare la difesa dell'Agenzia delle Entrate che tende a far rilevare come l'atto debba essere comunque riferito all'Uffidio di appartenenza, in quanto come ha già rilevato la Corte Costituzionale, tale tesi è riferibile solo all'illegibilità della firma.

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