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Inps, gestione commercianti addio iscrizione generalizzata per tutti.
15.10.2020 16:45
Secondo la sentenza 724/2020 dell'11/9/2020 della Sezione Lavoro del Tribunale di Nocera inferiore, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria solo ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge, tra le quali, titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; piena responsabilità e rischi di gestione.
Si è espressa così infatti la Sezione Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo cioè l'iscrizione alla gestione commercianti ai sensi della legge 662/96, obbligatoria solo ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste espressamente dalla legge e cioè: titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; piena responsabilità e rischi di gestione (unica eccezione per i soci di srl); partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
"Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, con sentenza 724/2020 dell'11/9 ha accolto il ricorso di un socio accomandatario di una sas a cui l'Inps chiedeva il pagamento di circa 19 mila euro di contributi previdenziali per l'iscrizione alla «gestione commercianti» con riferimento al periodo 2009-2015. Il ricorrente ha dimostrato che non aveva alcun obbligo di iscrizione alla «gestione esercenti attività commerciali» in quanto dal 2006 socio accomandatario di una sas che risulta inattiva, come emerge dalla visura camerale prodotta in giudizio. L'art. 1, co. 203, legge 662/96, stabilisce che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi: a) sono titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; b) hanno la piena responsabilità dell'impresa e assumono tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione; c) partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) sono in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o sono iscritti in albi, registri o ruoli. L'impresa che sia rimasta inattiva non può, pertanto, essere assoggettata all'obbligo contributivo, difettando i requisiti dell'abitualità e della prevalenza richiesti dalla legge. La sas non ha potuto svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale (ristorazione e turistico-alberghiera) a causa di sopraggiunte problematiche di carattere burocratico e finanziario. Negli anni oggetto di contestazione la società aveva concesso in locazione a uso commerciale due immobili di sua proprietà, contratti puntualmente depositati in giudizio. Dunque, la sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione di un soggetto alla gestione esercenti attività commerciali non può prescindere dall'effettivo svolgimento di un'attività commerciale. La nozione di attività commerciale è richiamata dall'art. 55, co. 1, Tuir, il quale stabilisce che per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 cc, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. Inoltre, i presupposti oggettivi in base ai quali sussiste l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sono indicati dall'art. 49, co. 1, lett. d) della legge 88/89, che fa rientrare nel settore terziario (ai fini previdenziali e assicurativi) le attività commerciali, comprese le turistiche; produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; attività professionali e artistiche nonché le attività ausiliarie. Da tali norme emerge che l'attività di locazione di immobili non può considerarsi di natura commerciale, non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi. Sul punto, giurisprudenza di merito consolidata ha sostenuto che non è ravvisabile attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 cc e avente ad oggetto prestazione di servizi, non essendo a tal fine sufficiente per la configurabilità, cioè, di un'impresa commerciale la circostanza che l'attività locativa venga esercitata da una società diversa dalla società semplice, e, per quanto qui interessa, da una sas. Anche la Cassazione ha chiaramente evidenziato che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione Ivs è rappresentato dall'esercizio di un'attività commerciale e se l'attività della società si limita alla mera riscossione dei canoni di locazione di un immobile, tale attività non può rientrare nel settore terziario. Il tribunale campano, chiarendo che il requisito della partecipazione personale al lavoro di impresa con carattere di abitualità e prevalenza non è stato dimostrato dall'Inps che, pur ammesso alla prova testimoniale articolata sul punto, non ha citato alcun testimone omettendo così di dare prova del necessario requisito, ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di addebito dell'Inps."
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