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L’avviso bonario è atto impugnabile

03.12.2014 08:24

Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 25297 del 28-11-2014

In tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario. Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5254/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

contro

Omissis, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato Omissis, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Omissis, giusta procura speciale in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 165/63/2012 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO - Sezione Staccata di BRESCIA del 10.7.2012, depositata il 16/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia sez. Brescia n. 165/2012/63, depositata il 16.7.2012. La CTR ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio contro la sentenza resa dal giudice di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da Omissis, ha annullato l'avviso bonario inviato alla parte contribuente dall'Ufficio di Crema relativo all'indebita deduzione di somme versate a titolo di assegno di mantenimento al coniuge.

Il giudice di appello riteneva ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario e, nel merito, l'infondatezza delle censure esposte dall'ufficio.

L'Agenzia prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non potendosi ritenere impugnabile l'avviso bonario D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, lo stesso non rientrando fra gli atti indicati dalla previsione normativa anzidetta.

La parte contribuente si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto della censura formulata dalla parte ricorrente.

Il motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario. Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario - cfr. Cass. n. 7344/12; Cass. n. 17010 del 05/10/2012-.

A tali principi si è uniformato il giudice di appello.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, visto gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese


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