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L'illegittimità del fermo amministrativo
16.12.2016 18:43Dove non arriva il Legislatore a tutelare il contribuente, interviene il Giudice.
Si sa che le Agenzie di Riscossione, per prassi consolidata, a fronte di somme iscritte a ruolo, spesso davvero irrisorie, notificano il c.d. preavviso di fermo e, poco dopo, provvedono all'iscrizione del fermo stesso sugli autoveicoli dei contribuenti, senza il rispetto della normativa in materia.
Quando è fortunato, il contribuente viene a conoscenza del suddetto provvedimento con un semplice preavviso. Altrimenti, ne viene a conoscenza a provvedimento già applicato, magari quando si reca a pagare la tassa di circolazione o, peggio ancora, a seguito di un controllo della Polizia.
Il Giudice di Pace di Paternò, Avv. Filipello, con sentenza n.401/2013, emessa in data 22 aprile, ha avuto modo di evidenziare le varie irregolarità che presenta il preavviso di fermo, sia per le violazioni alle procedure stabilite dalla normativa vigente, tra l'altro carente, sia per violazioni ai diritti costituzionalmente garantiti del contribuente, quali il diritto alla difesa.
In particolare, per il Giudice: “il fermo amministrativo si manifesta come atto illegittimo a prescindere dalla sua qualificazione in termini di discrezionalità o di vincolatività.
Il fermo amministrativo è un atto amministrativo sprovvisto di qualsiasi regolamentazione tanto che se ne può disporre l'adozione anche per cifre irrisorie contro il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione,
- non indica la autorità alla quale è possibile fare ricorso con grave danno al diritto alla difesa consacrato dall'art. 24 della Costituzione contravvenendo a tutti i principi stabiliti a tutela del contribuente dalla L.212/00,
- incide sul diritto soggettivo del proprietario del bene sottoposto a fermo con effetti sulla sfera di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica.”
Ed ancora: “ll provvedimento amministrativo del fermo degli autoveicoli o ciclomotori dove essere motivato in modo congruo e specifico non potendo la motivazione coincidere con la emanazione stessa dell'atto, motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare in rapporto alla entità del credito ed a circostanze concrete attinenti al debitore atte a compromettere la garanzia del credito”.
Nel caso di specie, il Giudice, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere sulla controversia (“il fermo amministrativo è atto funzionale alla espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito; ne consegue che competente a conoscere della legittimità del suddetto provvedimento è il g. o. nelle forme della opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi”), annulla il provvedimento, oltre che per le illegittimità sopra evidenziate, per:
- mancato invio della comunicazione prevista con nota n. 57413 del 9/4/03 dell'Agenzia delle Entrate;
- nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
- mancata prova del proprio credito da parte degli Enti creditori.
La sentenza si chiude quindi con l'ordine al Conservatore del PRA di provvedere alla cancellazione del fermo amministrativo, a cura a spese dell'Agente della Riscossione, con l'annotazione della sentenza sul registro automobilistico.
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