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Notifica degli atti di accertamento: il DL n 3 proroga i termini al 2022 – Profili di Illegittimità degli atti che verranno notificati.

24.01.2021 11:56

Il recente Decreto Legislativo nr. 3 del 15 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  nr. 11 dello stesso giorno disciplina le modifiche alla disciplina degli atti di accertamento ed in particolare all’art 157 del DL 34/2020 convertito con modificazioni, sono  infatti state apportate modifiche, secondo le quali:

  • gli atti di accertamento,
  • di contestazione,
  • di irrogazione delle sanzioni,
  • di recupero dei crediti di imposta,
  • di liquidazione e di rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (prima potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021).

Resta pertanto stabilito che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020 ma la possibile data di notifica viene spostata al 2022.

Il Decreto-legge nr. 3 ha anche previsto una mini-sospensione delle cartelle di pagamento prevedendo che:

  • i termini di pagamento delle cartelle esattoriali sono sospesi dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, e devono essere effettuati entro il 28 febbraio 2021 (in realtà 1° marzo, perché il 28 febbraio è domenica)
  • le notifiche delle cartelle potranno essere effettuate dal 1° febbraio.

 

Un’ombra di illegittimità a nostro avviso aleggia sul decreto, poiché non si è provveduto a fissare le regole ex lege di decadenza, per l’emissione entro il 31/12/2020.

 

Se infatti andiamo ad esaminare l’art.157 del Dl.34/2020 al comma 6, troviamo: “Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente articolo.”

 

A tutt’oggi però, nessun provvedimento è stato emesso, ma la cosa più grave è che in rispetto alla norma, tale provvedimento doveva essere predisposto entro 60 giorni dalla conversione in legge del DL 34/2000, avvenuta in data 17 luglio 2020 con la legge nr. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) e pertanto entro il 17 settembre 2020, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto individuare le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021, possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

 

Quindi in buona sostanza il direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 17 settembre 2020, avrebbe dovuto emanare il provvedimento di attuazione dell’art.157 del D.L. 34/2020 al fine di attuare le regole ex lege di decadenza per l’emissione entro il 31/12/2020 degli atti di accertamento,        di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.

 

Tale situazione, sempre secondo il nostro avviso, solleva dei profili di illegittimità su tutti gli atti che saranno notificati al contribuente da febbraio 2021, ma che sono stati emessi dopo il 18 settembre 2020. Infatti, come sopra specificato essendo obbligo (pena la decadenza) l’emanazione del provvedimento di attuazione della norma, tale provvedimento che avrebbe dovuto disciplinare la norma avrebbe dovuto essere completata assolutamente prima della fine del termine previsto (60gg. appunto).

 

Tutto ciò non farà altro che aumentare il lavoro delle Commissioni Tributarie, in quanto ogni contribuente cui venga notificato nel 2021 un atto dell’Agenzia delle Entrate, è legittimato, in forza di tale mancanza a ricorrere presso le Commissioni acciocchè venga riconosciuta l’illegittimità dell’atto ricevuto.

 

Staff di Redazione Palmeristudi

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