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PACE FISCALE-ROTTAMAZIONE QUATER I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
28.01.2023 12:50PACE FISCALE
Con la circolare 2/E/2023 sulla «tregua fiscale» l’Agenzia delle Entrate ha provato a fare un po' di chiarezza sull’argomento ed a chiarire alcuni dubbi.
Quindi è stato chiarito che nella definizione delle liti rientrano tutte le controversie in cui è parte l’Agenzia anche se riguarda un atto della riscossione.
Non potranno invece beneficiare delle sanzioni ridotte le adesioni perfezionate prima del 1° gennaio 2023. Certamente restano ancora diverse questioni interpretative da risolvere, come abbiamo potuto notare anche dai quesiti sollevati l’altro giorno nell’evento Telefisco 2023 del Sole 24 ore.
- Irregolarità formali
La circolare fornisce una elencazione, non esaustiva delle violazioni sanabili, violazioni però che nella buona parte delle ipotesi, erano facilmente individuabili ed a nostro avviso non emergeva alcun dubbio interpretativo sulla loro natura “formale” e non sostanziale. Tra le varie violazioni sanabili segnaliamo:
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, purché l’errore non abbia inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Viene confermata, come per il passato, l’esclusione delle comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, (tra le quali, ad esempio, quelle destinata all’Enea).
- Ravvedimento speciale
Sono regolarizzabili esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi di imposta precedenti. Deve trattarsi di violazioni diverse da quelle suscettibili di sanatoria attraverso gli altri istituti (definizione agevolata delle somme a seguito di controllo automatizzato e regolarizzazione delle irregolarità formali).
- Adesione atti di accertamento
La circolare sembra escludere tra gli atti definibili gli inviti degli uffici emessi ai sensi dell’articolo, rientrandovi solo quelli di cui all’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997.
Poiché sono ricompresi gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023 non ci resta che sperare che in questi casi gli uffici emettano gli accertamenti per consentire la fruizione delle sanzioni ridotte. Rientrano negli atti definibili con acquiescenza agevolata, anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, attivata a seguito di inviti emessi dall’ufficio.
- Definizione liti
Secondo la circolare, poiché la norma non prevede specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto di controversie definibili, vi rientrano tutte le liti instaurate sia avverso atti di natura impositiva, sia inerenti atti meramente riscossivi. È necessario che l’Agenzia sia stata chiamata in giudizio o, comunque, sia intervenuta nel processo. Son pertanto escluse dalla definizione, le liti, a prescindere dal loro oggetto, nelle quali l’Agenzia, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata chiamata in giudizio, né intervenuta volontariamente. Analogamente a quanto previsto nella circolare di qualche anno fa per la precedente definizione, le controversie riassunte dopo il giudizio di cassazione (o per le quali sono ancora pendenti i termini di riassunzione) devono essere trattate al pari delle liti pendenti in primo grado.
È escluso invece dal beneficio del 5% (ma dovrà corrispondere il 15%) il contribuente che sia risultato totalmente vittorioso in entrambi i gradi di merito ma non ha ricevuto al 1° gennaio scorso la notifica del ricorso per cassazione.
- Rottamazione quater
Viene confermato che il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina la preclusione della possibilità di rateizzare il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione. Non è chiaro invece se le cartelle contenenti solo sanzioni tributarie (e magari oggetto di un contenzioso pendente) possano essere definite a 0 o invece sia necessario avvalersi della chiusura delle liti pendenti.
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