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Prescrizione quinquennale crediti contributivi I.N.P.S.

16.12.2016 18:32

La prescrizione quinquennale dei crediti contributivi INPS si applica anche in caso di cartella di pagamento non opposta nel termine decadenziale di 40 giorni.

Il contribuente può pertanto far valere la prescrizione successivamente alla notifica della cartella nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, ad esempio nel caso di notifica di intimazione di pagamento dopo i cinque anni dalla notifica dell'ultimo atto.

E' quanto ribadito ieri 6 ottobre 2016 dal Tribunale di Catania, sez. lavoro, giudice dott. Cupri, con sentenza n. 3644/2016, che si inserisce in un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito.

Nello specifico, il Giudice del lavoro ha ritenuto applicabile: “il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art.3, comma 9, della legge n.335 del 1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni”.

Il Giudice ritiene che la decorrenza del termine per l'opposizione pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (in questo senso Cass. 25/05/2007 n.12263 in fattispecie relativa a ingiunzione fiscale applicabile al caso in esame per identità di ratio).

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