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Pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Fiscale 2019

24.10.2018 16:30

 Il Decreto Fiscale 2019, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è pienamente in vigore da oggi.

Il testo (che alleghiamo) si compone di II Titoli, III Capi e 27 articoli.

  • All'articolo 1 tratta della "Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione"  i contribuenti possono, presentando la relativa dichiarazione integrativa, regolarizzare le imposte sui redditi, addizionali comunali e regionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutice, IRAP, IVA sul valore degli immobili all'estero, IVA sul valore delle attività finanziarie all'estero ed IVA. Possono essere definiti solo i verbali per i quali alla data odierna (di pubblicazione del decreto) non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento od un invito al contraddittorio.
  • L'articolo 2, disciplina la "Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento" i contribuenti che abbiano ricevuto, alla data odierna (di pubblicazione del decreto) avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione ed atti di recupero e che non li abbiano impugnati, possono definirli con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte.
  • Nell'articolo 3 "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione" i contribuenti possono accedere alla rottamazione delle cartelle (periodo 2010, 31 dicembre 2017) pagando la sorte capitale, senza corrispondere gli interessi di mora e le sanzioni in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019. Per chi avesse  poi aderito alla precedente rottamazione, si segnala che il termine del 31 ottobre 2018, per il pagamento della prima rata è differito al 07 dicembre 2018, ed il resto potrà essere dilazionato in 10 rate a partire dal 31 luglio 2019.
  • All'articolo 4 "Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010" si dispone l'annullamento in automatico (dal 31 dicembre 2018) dei ruoli fino a 1.000 euro.
  • L'articolo 5 "Definizione  agevolata  dei   carichi   affidati   all'agente   della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea" prevede che I  debiti  relativi  ai  carichi  affidati  agli  agenti  della  riscossione dal 1° gennaio 2000 al  31  dicembre  2017  a  titolo  di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio 2014, e di imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  all'importazione possono essere estinti pagando la sorte capitale, senza corrispondere gli interessi di mora e le sanzioni in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019.
  • Nell'articolo 6 "Definizione agevolata delle controversie tributariesi possono definire, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore  della  controversia, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti  impositivi, pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio,  compreso  quello  in Cassazione, con il pagamento:
      a) della meta' del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

      b)  di  un  quinto  del  valore  della  controversia  in  caso   di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  • L'articolo 7 "Regolarizzazione  con  versamento  volontario  di  periodi  d'imposta precedenti " disciplina la possibilità per lee  societa'  e  le  associazioni  sportive   dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di potersi  avvalere  della  dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9,  per  tutte  le  imposte dovute e per ciascun anno  di  imposta,  nel  limite  complessivo  di 30.000 euro di imponibile annuo.
  • All'articolo 8 "Definizione agevolata  delle  imposte  di  consumo  dovute  ai  sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del  decreto  legislatiivo 26 ottobre 1995, n. 504" E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i
    quali non sia  ancora  intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e  1-bis,   del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte  del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per centodegli  importi dovuti, con le modalita' stabilite nel presente  articolo.  Non  sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
  • Nell'articolo 9 "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale" si concede al contribuente la possibilità di correggere  errori od omissioni ed integrare, con le  modalita'previste  dal  presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate  entro  il  31  ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,  delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute  e  dei contributi  previdenziali,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.L'integrazione  degli imponibili e' ammessa, nel  limite  di  100.000  euro  di  imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e  comunque di non oltre il 30 per cento di quanto gia' dichiarato.
  • L'articolo 10 "Disposizioni  di  semplificazione  per  l'avvio  della   fatturazione elettronica" disciplina le sanzioni per  il primo semestre del periodo d'imposta  2019, specificando che le  sanzioni  di  cui  ai periodi precedenti:
      a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro  il  termine  di  effettuazione  della  liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998, n. 100;
      b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il  termine  di  effettuazione della liquidazione.  
  • Gli articoli da 11 a 15 intervengono sulla semplificazione dell'emissione delle fatture, dei registri acquisti e delle annotazioni IVA.
  • L'articolo 16 disciplina la Giustizia Tributaria Digitale, con l'introduzione dell'obbligo del Processo Tributario Telematico.
  • Gli articoli 17 e 18, rinviano al gennaio 2020 la trasmissione telematica e la lotteria dei corrispettivi.
Pubblichiamo qui di seguito l'estratto del Decreto pubblicato in gazzetta Ufficiale
 

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