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Pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Fiscale 2019
24.10.2018 16:30Il Decreto Fiscale 2019, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è pienamente in vigore da oggi.
Il testo (che alleghiamo) si compone di II Titoli, III Capi e 27 articoli.
- All'articolo 1 tratta della "Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione" i contribuenti possono, presentando la relativa dichiarazione integrativa, regolarizzare le imposte sui redditi, addizionali comunali e regionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutice, IRAP, IVA sul valore degli immobili all'estero, IVA sul valore delle attività finanziarie all'estero ed IVA. Possono essere definiti solo i verbali per i quali alla data odierna (di pubblicazione del decreto) non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento od un invito al contraddittorio.
- L'articolo 2, disciplina la "Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento" i contribuenti che abbiano ricevuto, alla data odierna (di pubblicazione del decreto) avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione ed atti di recupero e che non li abbiano impugnati, possono definirli con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte.
- Nell'articolo 3 "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione" i contribuenti possono accedere alla rottamazione delle cartelle (periodo 2010, 31 dicembre 2017) pagando la sorte capitale, senza corrispondere gli interessi di mora e le sanzioni in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019. Per chi avesse poi aderito alla precedente rottamazione, si segnala che il termine del 31 ottobre 2018, per il pagamento della prima rata è differito al 07 dicembre 2018, ed il resto potrà essere dilazionato in 10 rate a partire dal 31 luglio 2019.
- All'articolo 4 "Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010" si dispone l'annullamento in automatico (dal 31 dicembre 2018) dei ruoli fino a 1.000 euro.
- L'articolo 5 "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea" prevede che I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti pagando la sorte capitale, senza corrispondere gli interessi di mora e le sanzioni in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019.
- Nell'articolo 6 "Definizione agevolata delle controversie tributarie" si possono definire, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, con il pagamento:
a) della meta' del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. -
L'articolo 7 "Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti " disciplina la possibilità per lee societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di potersi avvalere della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
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All'articolo 8 "Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislatiivo 26 ottobre 1995, n. 504" E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i
quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per centodegli importi dovuti, con le modalita' stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. -
Nell'articolo 9 "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale" si concede al contribuente la possibilità di correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalita'previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.L'integrazione degli imponibili e' ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto gia' dichiarato.
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L'articolo 10 "Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica" disciplina le sanzioni per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, specificando che le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione. -
Gli articoli da 11 a 15 intervengono sulla semplificazione dell'emissione delle fatture, dei registri acquisti e delle annotazioni IVA.
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L'articolo 16 disciplina la Giustizia Tributaria Digitale, con l'introduzione dell'obbligo del Processo Tributario Telematico.
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Gli articoli 17 e 18, rinviano al gennaio 2020 la trasmissione telematica e la lotteria dei corrispettivi.
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