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RIFORMA DELLA RISCOSSIONE: Atti sui tributi subito esecutivi, sarà limitato l’uso della cartella

10.07.2024 10:05

La disciplina entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto Riscossione.

Sarà necessario specificare l’obbligo di adempiere entro il termine del ricorso.

Novità in materia di riscossione previste dalla riforma, la più importante riguarderà il procedimento di riscossione, non vedremo infatti più le cartelle, ma, cosa importante  “dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto di riforma della riscossione” gli atti di recupero dei crediti di imposta, gli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, gli atti di irrogazioni sanzioni e molti altri provvedimenti impositivi e sanzionatori diventano immediatamente esecutivi: una volta emessi, non seguirà più la cartella per pretendere il pagamento di quanto preteso.

Nella tabella che segue forniamo un’esemplificazione:

È questo il contenuto dell’articolo 14 del decreto di riforma della riscossione che, a differenza di altre previsioni contenute nel medesimo provvedimento, non ha una decorrenza differita e quindi entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Scompariranno quindi le cartelle per la maggior parte dei tributi da riscuotere, resteranno “in vita” per le sole attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

Secondo le previsioni del nuovo articolo 14 del decreto delegato vengono inseriti, all’interno dell’articolo 29, comma 1, lettera h, del Dl 78/2010 - che aveva, al tempo, introdotto gli accertamenti esecutivi ai fini delle imposte sui redditi e l’Iva – numerosi atti cui non seguirà più la cartella di pagamento.

L’immediata esecutività di questi atti (cosiddetta concentrazione della riscossione nell’accertamento) comporta che una volta notificato l’avviso, la pretesa diviene esecutiva decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e quindi il contribuente deve versare le somme dovute.

Decorsi ulteriori 30 giorni, l’ente impositore affida le somme richieste agli agenti della riscossione.

La decisa riduzione dei tempi di riscossione comporterà, per i contribuenti, che intendono contestare la pretesa, di richiedere con tempestività la sospensiva ai giudici che, verosimilmente, saranno interessati ad un incremento di tali istanze e quindi ad un aumento di udienze cautelari.

I nuovi atti (emessi dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta) dovranno contenere:

  • l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di versamento delle somme richieste mediante l’accertamento stesso;
  • l’indicazione degli importi da pagare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso;
  • l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste – in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo – è affidata all’agente della riscossione, ai fini dell’esecuzione forzata.

L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento.

L’Agente della riscossione, al pari di quanto avviene attualmente per gli accertamenti in materia d’imposte sui redditi, Iva e Irap, è tenuto a informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione.

L’obbligo d’informazione e la sospensione vengono meno quando c’è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.

Staff di Redazione Palmeristudi                

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