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Sospensione della riscossione di Cartelle Esattoriali, Avvisi di accertamento etc.
12.11.2020 18:26Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di accertamento esecutivi, rateazioni comprese
A seguito della conversione in legge del decreto 125/2020, all'interno del quale è stato incorporato, il c.d. decreto-legge “Riscossione” (DL n.129/2020), la sospensione della riscossione diventa definitiva.
Sono sospesi infatti, fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di accertamento esecutivi, rateazioni comprese. I piani rateali presentati fino al 31 dicembre 2020 beneficeranno della decadenza allargata che si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché le ordinarie cinque. Sospesi, sempre fino al 31 dicembre 2020, anche i pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi, salari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Vengono altresì prorogati di dodici mesi anche i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione.
- La proroga dei pagamenti.
A seguito quindi del prolungarsi dell'emergenza da Covid-19 viene ampliato il periodo di sospensione della riscossione, che già era stato oggetto di un primo intervento attraverso l'articolo 68 del c.d. Cura Italia (DL n. 18/2020). Con il provvedimento approvato adesso, il termine finale di sospensione dei versamenti in scadenza dal 8 marzo 2020 relativo a cartelle ed avvisi di accertamento esecutivi si estende pertanto fino al 31 dicembre del 2020. L’ articolo 1-bis del DL 125/2020, prevede che tutti i pagamenti, oggetto di sospensione, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il prossimo 31 gennaio 2021. Entro lo stesso termine dovranno inoltre essere effettuati anche i pagamenti delle rate scadute nel prefato periodo di sospensione, che derivino da piani di rateazione in corso alla data di apertura della sospensione della riscossione (8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per i comuni delle ex zone rosse del nord Italia).
- Decadenza allargata.
Il blocco della riscossione avrà effetti anche sulle richieste di dilazioni accordate nel periodo di sospensione. Viene infatti previsto espressamente che per tutti i piani di rateazione richiesti nel periodo 8 marzo - 31 dicembre 2020, la decadenza dalla stessa avverrà solo con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive anziché le 5 previste solitamente.
- Sospensione e Differimento dei termini di decadenza e prescrizione.
A fronte del blocco delle riscossioni viene inoltre previsto, per i carichi tributari e non tributari, affidati all'agente della riscossione durante il nuovo periodo di sospensione suddetto, un differimento di dodici mesi dei termini per le notifiche delle cartelle di pagamento ai fini del discarico per inesigibilità nonchè dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021.
Per le cartelle i cui termini di notifica scadevano nel 2020, la proroga concessa è biennale (fino al 31 dicembre 2022). Vengono inoltre sospesi, sempre fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto gli importo dovuti a titolo di stipendi, salari ed altre indennità relative ai rapporti di lavoro o di impiego. Sono inoltre comprese in tale sospensione degli accantonamenti anche le somme dovute a causa di licenziamento, a titolo di pensione o di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
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