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Studio di settore - scostamento tra ricavi dichiarati e quelli stimati - percentuale dell’11% - presenza di grave incongruenza - esclusione - legittimità avviso di accertamento - non sussiste
18.07.2021 10:19CTP REGGIO EMILIA SEZ. 2 SENTENZA N. 143 DEL 20.05.2021
Studio di settore - scostamento tra ricavi dichiarati e quelli stimati - percentuale dell’11% - presenza di grave incongruenza - esclusione - legittimità avviso di accertamento - non sussiste
…Uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore che sia quantificabile nell’11% non integra quelle “gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis del presente decreto” tali da legittimare l’utilizzo della metodologia induttiva di cui all’art 39, 1 °comma 1ett d).
Questi sono i termini in cui si è espressa la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 143.02.21, depositata il 20 maggio.
Nel caso oggetto del contenzioso e che i giudici hanno attenzionato, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la mancanza di congruità agli studi di settore dei ricavi prodotti da un'impresa individuale operante nel settore dell'abbigliamento e, pertanto, aveva determinato induttivamente il reddito della contribuente. Le disposizioni applicate dall'ente impositore, riconducibili all'art. 62 bis, dl 331/1993, consentivano di ricostruire in via induttiva il reddito, laddove fossero riscontrabili gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta.
Secondo il parere dei giudici della Commissione Provinciale Tributaria di Reggio Emilia, l'amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo che si limiti a riscontrare un mero scostamento non significativo tra i corrispettivi/ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.
E' pertanto, secondo il loro giudizio, illegittimo un recupero non fondato su gravi incongruenze che tengano conto, rispetto a ciascun periodo di imposta, della storia commerciale del contribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività.
I giudicanti hanno ritenuto infondato l'atto di accertamento, richiamando l'orientamento della Cassazione che ha delimitato la nozione di «grave incongruenza», specificando che quest'ultima non può essere ricavata avendo riguardo a precise soglie quantitative di scostamento, posto che occorre adattare i dati elaborati dagli studi di settore anche alla situazione economica, al periodo di riferimento e, in generale, alle vicende imprenditoriali del soggetto passivo destinatario dell'accertamento (Cass. 8854/2019) inducendo pertanto la Ctp di Reggio Emilia a ritenere non significativo, ai fini della individuazione delle gravi incongruenze, uno scostamento dell'11% tra ricavi dichiarati e ricavi congrui.
Staff di Redazione
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