Palmeri-Studi...insieme facciamo crescere la tua azienda
Privacy ed Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO.
Di seguito il modulo identificativo antiriciclaggio da compilarsi a cura del cliente, e alcuni obblighi derivanti dall'applicazione di tali norme.
MODULO DI IDENTIFICAZIONE
Ai sensi della L. 197/91, art. 21 del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche
Da compilare a cura del Cliente
NOME/DENOMINAZIONE _______________________________ COGNOME __________________________________
NATO/A a _________________________________________________________ (_____) IL _____/_____/_________
C.F. _______________________ RESIDENZA o DOMICILIO/SEDE LEGALE ____________________________ (_____)
VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________________
QUALIFICA: LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE/SOCIO AMMINISTRATORE ________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA E DATI DELLA PERSONA FISICA/GIURIDICA PER CUI SI OPERA: ________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
SOGGETTO POLITICAMENTE ESPOSTO: SI ______ NO ______
□ allegata Fotocopia documento di riconoscimento tipo e N. _________________________ scadente il ___/___/_____
□ allegata Fotocopia codice fiscale
□ allegata Fotocopia visura camerale per attestazione poteri di firma del legale rappresentante. Firma
N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
Potete scaricare il documento dal seguente link
Registro antiriciclaggio e varie.
(Aui - archivio unico informatico o in alternativa il registro della clientela)
Sul registro antiriciclaggio è obbligatorio registrare entro e non oltre 30 giorni dall'evento, tutte le operazioni superiori ai 15.000,00 euro, anche per operazioni frazionate.
Si devono identificare tutti i soggetti per cui si effettueranno delle prestazioni professionali, art. 55, c. 1 del D.Lgs. 231/2007, multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro applicabili al professionista in caso di inosservanza.
Si devono identificare le persone giuridiche per conto delle quali le persone fisiche agiscono, art. 55, c. 2 con sanzioni penali applicabili al cliente, reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500,00 a 5.000,00 euro.
Qualora non si adempia all'obbligo di registrazione ci sono sanzioni da euro 2.600,00 a euro 13.000,00 art. 55, c. 4 applicabili al professionista.
Qualora non si adempia all'obbligo dell'istituzione del registro della clientela le sanzioni applicabili vanno da 5.000,00 a 50.000,00 euro art. 57, c. 3.
Si ha l'obbligo di segnalare all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) ogni operazione sospetta.
Le sanzioni per il cliente che fornisce informazioni inesatte sono dettate dall'art. 55, c. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER I PROFESSIONISTI - CHIARIMENTI VARI
(anteriore al decreto legislativo 231/2007)
4. Archivio unico cartaceo
(del 18 maggio 2006)
Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonché recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.
Nuovi limiti per circolazione del contante in vigore dal 06 12 2011.
Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 - art. 12 - modificato dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214
Il limite dei 15.000,00 euro non deve trarre in inganno con il limite di euro 999,99 entro il cui si possono effettuare pagamenti in contanti, ma dai 1.000,00 in su sono obbligatori assegni non trasferibili, bonifici o comunque mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei soggetti.
Vi è una moratoria per i pagamenti pari o superiori ai 1.000,00 euro effettuati dal 06/12/2011 al 31/01/2012, per cui non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni nel periodo suddetto.
● Dal 07 07 1991 al 10 12 2002 il limite all'uso del contante era superiore a L. 20.000.000 corrispondente ad €. 10.329,13 (L. 05 luglio 1991 n. 197 - art. 1 c. 1).
● Dal 11 12 2002 al 28 12 2007 il limite all'uso del contante era superiore ad €. 12.500,00 (D. Interministeriale 17 ottobre 2002 - art. 1).
● Dal 29 12 2007 al 24 06 2008 il limite all'uso del contante era pari ad €. 4.999,99 (D.Lgs. 21 novembre 2007 - art. 49).
● Dal 25 06 2008 al 30 05 2010 i limiti erano di euro 12.499,99 (Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 - art. 32).
● Dal 31 05 2010 al 12 08 2011 i limiti erano di euro 4.999,99 (Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 - art. 20).
● Dal 13 08 2011 al 05 12 2011 i limiti erano di euro 2.499,99 entro il cui si potevano effettuare pagamenti in contanti (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 - art. 2 c. 4), ma dai 2.500,00 erano obbligatori mezzi di pagamento che consentissero la tracciabilità dei soggetti, vi era una moratoria per i pagamenti pari o superiori ai 2.500,00 euro effettuati dal 13 agosto al 31 agosto 2011.
Non è più ammesso fare assegni a me medesimo e farli incassare ad altri soggetti, dovranno essere presentati in banca per l'incasso esclusivamente dai soggetti emittenti, pena la sanzione amministrativa che va dal 1% al 40%.
Non è più obbligatorio per gli assegni liberi che la girata sia accompagnata dal codice fiscale del girante.
Come da art. 58 del Dlgs 231/2007 modificato dal D.L. salva Italia, la sanzione minima non può essere inferiore a €. 3.000,00, quindi per un assegno trasferibile di soli €. 1.000,00 si prenderà una multa di 3.000,00 euro, con ulteriori inasprimenti per limite di reddito e di fattispecie, al comma 7-bis. dell'art. 58 leggiamo "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso."
Ai professionisti con l'articolo 36 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è vietato instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma I bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.
Nella circolare 281178 emessa nel mese di agosto 2010 dal ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro avente per oggetto le misure introdotte dall'art. 20 del Dl 78/2010, viene specificato che non saranno applicate sanzioni per le violazioni che riguardano operazioni di valore compreso tra i 5.000 e i 12.500 euro che si sono verificate tra il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010) ed il 15 giugno 2010.
Inoltre per le violazioni in tema di trasferimento per cifre di importo inferiore a 250.000,00 euro è possibile estinguere il reato con l'oblazione (art. 16 L. 689/1981) mediante pagamento di una somma pari al doppio dell'importo minimo indicato nell'1% della violazione, vedi art. 60 del D.Lgs. 231/2007.
L'oblazione non è ammessa in caso di assegni all'ordine del traente (me medesimo), come da Circolare 281178 del Ministero dell'Economia, dipartimento del Tesoro.
L'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quindi anche familiari, nella circolare del 4 novembre 2011 del ministero del Tesoro leggiamo ... omissis ... si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. ... omissis ... . Quindi versamenti e prelevamenti per cifre pari o superiori all'attuale limite di 1.000,00 euro non costituiscono di per se violazione, a meno che non ci siano elementi tali che inducano gli operatori di sportello a ritenere violata la disposizione della limitazione alla circolazione del contante.
E ciò è stato confermato anche dalla circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del Mef dipartimento del Tesoro e recepito dalla circolare ABI dell'11 gennaio 2012, e utilizzando la sintesi dell'ABI «non può opporsi diniego» a versamenti e prelievi in contanti richiesti dalla clientela.
In merito alla classificazione delle operazioni frazionate all'art. 1 c. 2 lett. m) del D.Lgs. 231/2007 leggiamo; m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Quindi in linea di principio le operazioni eseguite oltre il limite temporale di sette giorni non sono riferibili alla medesima operazione, ma l'esclusione non è assoluta e si potrebbe sempre dimostrare che l'operazione è unitaria e quindi artificiosamente frazionata sotto il limite.
Il Mef con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 specifica tra le note; ¹ Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. ... omissis ... . A parere dello scrivente è chiaro che parla di contratti già stipulati tra le parti di cui si possa avere prova certa, e quindi è un comportamento sanzionabile per i contratti futuri. Continua sempre nella nota che, ... omissis ... resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato.
Si deve fare inoltre molta attenzione alla fattispecie dell'autoriciclaggio nell'attivo aziendale o nei pagamenti di normali costi aziendali, è il caso, ad esempio, delle somme provenienti da mancati versamenti di importi per somme superiori a €. 50.000,00, delitto previsto dagli articoli 10-bis, ter e quater del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000, cosa di cui è più che probabile che il professionista ne sia a conoscenza, ed in questi casi la mancata segnalazione sarebbe facilmente sanzionata in via amministrativa dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata e, nei casi più gravi, con la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani a cura e spese del professionista sanzionato.
La circolare n. 81 del 18 agosto 2008 del Comando generale della Guardia di finanza indica la dichiarazione infedele come reato ai fini dell'antiriciclaggio. Precedentemente la Banca d'Italia nelle istruzioni operative del 12 gennaio 2001 impartite agli operatori finanziari, indica anche la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, operazioni connesse a condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale ma che possono comunque costituire reato presupposto.
Nella Circolare n. 35/IR del 31 ottobre 2013 del CNDCEC in tema di "Novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti." a pagina 5 leggiamo ... omissis ... Deve osservarsi che la normativa vigente non impone l'adozione di vere e proprie "procedure" per la valutazione del rischio: l'art. 20 del d.lgs.231/2007 si limita a dettare una serie di criteri generali connessi al cliente ... omissis ...
Potete utilizzare i documenti scaricabili anche per accertarvi se siete o meno soggetti alla normativa antiriciclaggio.
Normativa di riferimento.
Articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale.
L. 197/91, D.Lgs. 231/2007, successive modifiche e precedente normativa.
Potete scaricare i riferimenti normativi dai seguenti link
Articolo 648-bis del Codice Penale
- Riciclaggio
Articolo 648-ter del Codice Penale
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Articolo 16 Legge 24/11/1981
- Pagamento in misura ridotta
Decreto Legge n. 143 del 03/05/1991
- Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Legge 197 del 05 07 1991 Antiriciclaggio
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 1991, n.143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06/07/1991)
Decreto Legislativo n. 153 del 26/05/1997
- Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
Decreto Legislativo n. 374 del 25/09/1999
- Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
Decreto Legislativo n. 74 del 10/03/2000
(Dal 2000 tutte le violazioni penali tributarie costituiscono delitto e quindi possono determinare reati di riciclaggio)
- Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205
Decreto Legislativo n. 56 del 20/02/2004
- Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite
D.Lgs. 151 del 25 09 2009
- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03/11/2009)
Decreto Ministero della Giustizia del 16 04 2010
- Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 03/05/2010)
Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010, art. 36
- Disposizioni antifrode
astensione dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma I bis.
Circolare Ministero dell'Economia n. 281178 del 05 agosto 2010
- Possibilità di oblazione
Decreto ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011
- Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.
Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aggiornamento di luglio 2011
Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 - art. 2 c. 4
- Disposizioni in materia di entrate
Circolare ministero del Tesoro del 4 novembre 2011
- OGGETTO: Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs.231/2007
Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 - art. 12 - modificato dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214
- Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante
Circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del Mef dipartimento del Tesoro
- Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori
Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza, per le attività di controllo
- “Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”
Linee guida ai controlli da effettuarsi in particolare sugli studi professionali del settore contabile/fiscale.
D.Lgs 169 del 19 settembre 2012
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
D.Lgs. 231 del 21 11 2007 Antiriciclaggio (AGGIORNATO con le modifiche del 17 10 2012)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Circolare n. 35/IR del 31 ottobre 2013 del CNDCEC
- Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti.
Circolare n. 36/IR del 03 dicembre 2013 del CNDCEC
- Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità.
Risoluzione n. 53 del 20 maggio 2014
- Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio 2006, n. 223
In ordine alla possibilità di applicare le regole del 'prezzo-valore'.
- Sull'autoriciclaggio e autoreimpiego
I fatti di autoriciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i presupposti normativi, ai sensi dell’art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. con modificazioni dalla L. n. 356 del 1992.
https://www.bancaditalia.it/UIF
Unità di informazione finanziaria di Bankitalia